Il Blog dell'Ordine degli Avvocati di Messina

“Le fattispecie corruttive alla luce delle novità legislative e giurisprudenziali – Dalla concussione e induzione indebita al traffico di influenze illecite”

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Lunedi 6 febbraio 2017, ore 15.30 Aula Magna Corte d’Appello

Il prossimo 6 febbraio 2017 nell’ambito del Piano per l’Offerta Formativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura – Struttura didattica territoriale presso la Corte d’Appello di Messina, si terrà il convegno di studi dal titolo “Le fattispecie corruttive alla luce delle novità legislative e giurisprudenziali – Dalla concussione e induzione indebita al traffico di influenze illecite”. Obiettivo dell’incontro è fornire una breve panoramica dell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione a seguito della riforma attuata con legge 190/12, nonché delle modifiche apportate con legge n. 69 del 2015.
Tra i relatori, il dott. Piero Vinci – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, terrà una relazione dal titolo “I confini tra corruzione, istigazione, concussione e induzione indebita” ; il Prof. Emanuele La Rosa – Aggregato di Diritto Penale presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, terrà invece una relazione dal titolo “La mediazione illecita tra corruzione e traffico di influenze”.
Lungi dal voler anticipare il contenuto degli interventi che saranno sviluppati nel corso dell’evento, si ricorda soltanto, che la riforma dei reati contro la P.A. del novembre 2012 rappresenta il frutto, da parte dell’Italia, dell’adempimento ad obblighi di derivazione sovranazionale rimasti a lungo inesitati. In particolare, si fa riferimento, in ordine cronologico, alla Convenzione OCSE del 1997 (ratificata nel 2000), alla Convenzione di Strasburgo del 1999 (ratificata nel 2012) stipulata in seno al Consiglio d’Europa, alla Convenzione Onu sottoscritta a Merida nel 2003 (ratificata nel 2009).
Tali strumenti pattizi sono stati adottati dagli Stati Parte con il precipuo obiettivo di favorire un contrasto multilivello a fenomeni di natura corruttiva aventi implicazioni transfrontaliere, al fine di impedire che la realizzazione di condotte penalmente rilevanti nel territorio di paesi stranieri potesse determinare l’impunità dei soggetti agenti.
Dall’adesione alle convenzioni su menzionate discende anche l’introduzione, nel nostro ordinamento, dell’art. 346 bis c.p., relativo al traffico di influenze illecite, istituto secolare nelle tradizioni giuridiche degli altri stati europei che sanziona le condotte prodromiche alla realizzazione di fatti corruttivi anticipando significativamente la tutela dei beni giuridici coinvolti, cui, tuttavia, l’Italia era rimasta a lungo legislativamente indifferente.
Alla complessa stratificazione convenzionale dell’ultimo decennio si affianca, poi, il lavoro svolto da gruppi internazionali aventi la funzione di monitorare lo stato di avanzamento delle normative anticorruzione all’interno dei paesi aderenti ai sistemi di riferimento. Si segnalano il WGB (Working Group on Bribery) in ambito OCSE, ed il GRECO (Groupe dEtats contre la Corruption) per quanto attiene al Consiglio d’Europa.
L’ultimo rapporto del GRECO risale al 19 gennaio 2017 e si concentra principalmente sulle problematiche inerenti il conflitto d’interessi, le cause di incompatibilità/ineleggibilità e la particolare posizione dei rappresentanti parlamentari nonché dei magistrati.
Per quel che concerne più strettamente le nostre finalità, nel 2015 sono stati resi noti i rapporti internazionali elaborati da tali gruppi di lavoro con riferimento all’assetto della normativa italiana a seguito della riforma 2012, sostanzialmente rimasti inalterati anche a seguito della l. 69 del 2015 (se non per il profilo inerente le pene edittali).
Le valutazioni, sebbene provvisorie, sono apparse positive. In particolare, il c.d. spacchettamento della concussione e la creazione della fattispecie di induzione indebita di cui al 319 quater c.p., staccata dalla costola della concussione per costrizione prevista all’art. 317 c.p., hanno incontrato il plauso dei working groups con riferimento alla introdotta punibilità del privato “persuaso” a dare o promettere indebitamente. Alla stessa stregua è stato valutato in termini soddisfacenti l’innalzamento delle soglie edittali previste per tali delitti e il conseguente aumento dei termini di prescrizione degli stessi.
Viceversa, le modifiche del 2012 alle ipotesi di corruzione e istigazione alla corruzione nei confronti di funzionari stranieri e dell’Unione Europea, di cui all’art. 322 bis c.p., sono apparse insufficienti perché non idonee a coprire in modo esaustivo la punibilità di una numerosa serie di soggetti ricoprenti cariche pubbliche di particolare incidenza nella prassi (ad esempio, sebbene sia stata inserita la punibilità dei giudici e degli agenti della Corte penale internazionale per fatti di corruzione, permane l’impossibilità di punire la corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri, membri di assemblee pubbliche straniere, o ancora giurati extraeuropei e arbitri). Sempre riguardo all’art. 322 bis c.p. i rapporti internazionali hanno evidenziato come sia necessario un ulteriore sforzo da parte dell’Italia al fine di rendere le sanzioni realmente effettive, proporzionate e dissuasive.
Ma quale l’applicazione giurisprudenziale di queste norme invalsa nel diritto interno? Quali i dubbi che permangono negli interpreti in ordine al confine tra le fattispecie?
Non ci resta che scoprirlo il 6 febbraio ore 15.30 presso l’Aula Magna della Corte d’Appello.

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Letizia Valentina Lo Giudice

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