Vaccini obbligatori: è incostituzionale il decreto Lorenzin? Abbiamo sottoposto tre quesiti ad alcuni docenti universitari per vederci più chiaro.
Prof. Federico Gustavo Pizzetti
Prof.ssa Lucia Risicato
Prof. Antonio Ruggeri
Prof. Antonino Spadaro
Prof. Salvatore Curreri
Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il testo di un decreto-legge che introduce alcune importanti novità nella normativa sulle vaccinazioni obbligatorie. Il provvedimento, che al momento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha già suscitato molte polemiche. Per la rubrica Habeas Corpus, abbiamo sottoposto a diversi studiosi e specialisti della materia alcune domande sulle misure approvate, stando alle indicazioni date dal Governo nella conferenza stampa e nel comunicato stampa del 19 maggio, nonché sui possibili profili d’incostituzionalità del provvedimento.
Pubblichiamo qui di seguito le risposte del prof. Federico Gustavo Pizzetti, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Milano.
- Il testo del decreto-legge sulle vaccinazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 maggio, che dovrebbe essere pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di misure volte ad ampliare e a rendere effettivo l’obbligo in capo ai genitori di sottoporre a vaccinazione i propri figli. Il Presidente del Consiglio ha affermato che, pur non sussistendo, al momento, un’emergenza nazionale, l’obiettivo delle misure è proprio quello di evitare che le difficoltà che oggi si riscontrano in tale ambito si trasformino in vere emergenze sanitarie, poiché, “nel corso degli anni, la mancanza di misure appropriate e il diffondersi soprattutto negli ultimi mesi anche di comportamenti e teorie antiscientifiche hanno provocato un abbassamento dei livelli di protezione”. È costituzionalmente corretto l’uso dello strumento di normazione scelto, considerando che l’art. 77 Cost. prevede che il decreto-legge possa essere adottato “in casi straordinari di necessità e di urgenza”?
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che si tratta (almeno, credo) della prima volta in cui un t.s.o. (quale la vaccinazione è, nel momento in cui è imposta) viene previsto con un decreto-legge invece che con una legge ordinaria.
Fermo restando che la riserva di cui all’art. 32 Cost. non è di legge formale, ed è dunque soddisfatta anche con il ricorso al decreto d’urgenza, sono dell’avviso che in materia di tutela della salute, quale interesse generale ex art. 32, c. 1 Cost., il ricorso al decreto ex art. 77 Cost. richieda la constatazione, e la menzione di tale constatazione nell’epigrafe, di una situazione di carattere epidemico generale, tanto più che l’attuale art. 117 d.lgs. n. 112/1998 già consente al sindaco l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia sanitaria legate a focolai infettivi specifici e territorialmente circoscritti.
- Il decreto prevede che i bambini fino a sei anni di età non possano essere iscritti all’asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate tutte le vaccinazioni previste. Per la scuola dell’obbligo è stabilita una sanzione da 500 a 7.500 euro per padre e madre di chi non è in regola; inoltre, si prevede la segnalazione al tribunale per un’eventuale sospensione della potestà genitoriale. La mancata segnalazione può integrare gli estremi del rifiuto di atti d’ufficio a carico del dirigente scolastico. Tali misure possono ritenersi compatibili con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall’art. 34, comma 2, Cost., a norma del quale “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”?
Sino alla modifica dell’art. 47 d.lgs. n. 1518/1967, intervenuta con d.p.r. n. 355/1999, la presentazione delle certificazioni vaccinali ai fini dell’ammissione alla scuola dell’obbligo o agli esami veniva richiesta dalle autorità scolastiche.
Ritengo, inoltre, che il diritto alla salute sia prevalente sul diritto allo studio, pur all’interno di un ragionevole bilanciamento da condursi però non in astratto, ma nelle specifiche e date condizioni storico-sociali (quanto alla diffusione di un’adeguata e corretta conoscenza sulla prevenzione vaccinale nella popolazione), epidemiologiche (quanto alla diffusione delle malattie per le quali sono disponibili i vaccini e alle soglie di vaccinazioni effettuate dai cittadini) e scientifico-tecniche (quanto alla disponibilità di vaccini “sicuri” e cioè con ridottissimo rischio di effetti collaterali in proporzione agli effetti benefici sulla salute generale).
Il problema, in ogni caso, si pone non già con riferimento alla scuola dell’obbligo, per la quale lo Stato può, secondo me, allo stesso tempo obbligare alle vaccinazioni ai sensi dell’art. 32 Cost. e alla frequenza scolastica ai sensi dell’art. 33, c. 2 Cost., ma per quella non dell’obbligo dove, in effetti, si determina un problema di contrasto fra “diritto” allo studio (non altrimenti obbligatorio) e “obbligo” ex lege di sottoporsi a vaccinazione proprio per poter fruire effettivamente di tale diritto allo studio.
- Il decreto aumenta il numero dei vaccini obbligatori, che passano da 4 a 12 per l’aggiunta di una parte di quelli che prima erano considerati facoltativi. Secondo il CODACONS, la trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i bambini a una dose massiccia di vaccini, senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale, con conseguente incremento delle reazioni avverse. Tale circostanza potrebbe pesare in un eventuale controllo di ragionevolezza della normativa, qualora il decreto-legge dovesse essere sottoposto, nelle forme previste, al sindacato della Corte costituzionale?
Fermo restando che, come noto, per giurisprudenza oramai costante della Corte cost. (v. da ultimo, sent. n. 274/2012), le previsioni legislative in materia di salute non possono basarsi sulla pura discrezionalità politica, ma devono tenere conto anche dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi (di norma nazionali e sovra-nazionali) a ciò deputati, sono dell’avviso che l’obiezione del CODACONS, così come formulata, potrebbe essere giudicata, in sede di sindacato della Corte costituzionale, di non particolare pregio.
Già oggi, infatti, la somministrazione degli 8 vaccini indicati dal d.l. come obbligatori (oltre ai 4 storicamente tali) è pur sempre raccomandata, senza controindicazioni generali, dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale sulla base di appositi calendari che dovrebbero scongiurare i rischi generali di un “sovraccarico” vaccinale.
Credo, inoltre, che il d.l. debba comunque prevedere l’esenzione dall’obbligo di vaccinazione per i soggetti a rischio specifico di reazione avversa conseguente alle vaccinazioni obbligatorie sulla base di una valutazione e certificazione rimessa al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.
Infatti, come stabilito da Corte cost. (v. sent. n. 307/1990), è conforme all’art. 32 Cost. solo quell’obbligo di trattamento sanitario che, fermo restando l’effetto benefico per la salute collettiva, non incida comunque negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato (eccetto che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili).
Prof. Federico Gustavo Pizzetti