Vaccini obbligatori: è incostituzionale il decreto Lorenzin? Abbiamo sottoposto tre quesiti ad alcuni docenti universitari per vederci più chiaro.
Prof. Federico Gustavo Pizzetti
Prof.ssa Lucia Risicato
Prof. Antonio Ruggeri
Prof. Antonino Spadaro
Prof. Salvatore Curreri
Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il testo di un decreto-legge che introduce alcune importanti novità nella normativa sulle vaccinazioni obbligatorie. Il provvedimento, che al momento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha già suscitato molte polemiche. Per la rubrica Habeas Corpus, abbiamo sottoposto a diversi studiosi e specialisti della materia alcune domande sulle misure approvate, stando alle indicazioni date dal Governo nella conferenza stampa e nel comunicato stampa del 19 maggio, nonché sui possibili profili d’incostituzionalità del provvedimento.
Pubblichiamo qui di seguito le risposte del prof. Antonio Ruggeri, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Messina.
- Il testo del decreto-legge sulle vaccinazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 maggio, che dovrebbe essere pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di misure volte ad ampliare e a rendere effettivo l’obbligo in capo ai genitori di sottoporre a vaccinazione i propri figli. Il Presidente del Consiglio ha affermato che, pur non sussistendo, al momento, un’emergenza nazionale, l’obiettivo delle misure è proprio quello di evitare che le difficoltà che oggi si riscontrano in tale ambito si trasformino in vere emergenze sanitarie, poiché, “nel corso degli anni, la mancanza di misure appropriate e il diffondersi soprattutto negli ultimi mesi anche di comportamenti e teorie antiscientifiche hanno provocato un abbassamento dei livelli di protezione”. È costituzionalmente corretto l’uso dello strumento di normazione scelto, considerando che l’art. 77 Cost. prevede che il decreto-legge possa essere adottato “in casi straordinari di necessità e di urgenza”?
A stare alla dichiarazione del Presidente del Consiglio, non si dà “al momento” una situazione di emergenza nazionale. Parrebbe, dunque, che non sussistano – perlomeno al presente – i presupposti fattuali per il ricorso alla decretazione d’urgenza. E, tuttavia, è proprio grazie a quest’ultima che può prevenirsi il ricorrere dell’emergenza.
Per altro verso, può dirsi che, se per effetto della campagna di vaccinazioni, può salvarsi anche una sola vita umana ovvero parare sul nascere il manifestarsi di inconvenienti particolarmente nocivi alla salute, ebbene parrebbe giustificata l’adozione dello strumento di cui all’art. 77 Cost. Il ragionamento da ultimo fatto, tuttavia, può esporsi ad un facile appunto critico: il rischio è, infatti, quello di una impropria generalizzazione, assumendosi che ogni intervento (o quasi…) in ambito sanitario possa (e, anzi, debba) aversi per decreto-legge.
Come che stiano al riguardo le cose, rifuggendo ora da ogni astrattezza, giudico francamente inimmaginabile che la Consulta voglia addossarsi la responsabilità, morale prima ancora che giuridica, di caducare sotto lo specifico aspetto ora discusso il decreto. Altra cosa – ma di questo dirò a momenti – è che la Corte possa giudicare, magari dietro adeguato utilizzo dei poteri istruttori, azzardato il ricorso obbligatorio alla vaccinazione in relazione a talune malattie, per le quali non sia provata l’esistenza di controindicazioni legate alla somministrazione del vaccino. In altri termini, i presupposti fattuali potrebbero giudicarsi insussistenti per talune vaccinazioni, non già per l’atto ut sic.
- Il decreto prevede che i bambini fino a sei anni di età non possano essere iscritti all’asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate tutte le vaccinazioni previste. Per la scuola dell’obbligo è stabilita una sanzione da 500 a 7.500 euro per padre e madre di chi non è in regola; inoltre, si prevede la segnalazione al tribunale per un’eventuale sospensione della potestà genitoriale. La mancata segnalazione può integrare gli estremi del rifiuto di atti d’ufficio a carico del dirigente scolastico. Tali misure possono ritenersi compatibili con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall’art. 34, comma 2, Cost., a norma del quale “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”?
Non è chiara la ratio del diverso regime stabilito per asili-nido e materne da un lato, scuola dell’obbligo dall’altra: condizione della iscrizione l’avvenuta somministrazione del vaccino nel primo caso, obbligatoria anche nel secondo caso ma soggetta unicamente a sanzione la sua mancata effettuazione.
Due osservazioni al riguardo.
La prima è che tanto l’interesse all’istruzione quanto quello alla salute si appuntano in capo ai singoli come pure alla collettività. Non si capisce se e come essi siano stati “bilanciati” dall’autore del decreto. Se c’è infatti il rischio del contagio di malattie diffusive, anche per la scuola dell’obbligo parrebbe necessaria la effettuazione del vaccino quale condizione dell’iscrizione; se, di contro, il rischio non c’è o non è particolarmente elevato, parrebbe comunque meritevole di essere salvaguardato il diritto all’istruzione sin dalle scuole materne, laddove riceve il suo primo, particolarmente rilevante, radicamento. D’altro canto, per i soggetti portatori di malattie diffusive, la sottrazione all’ambiente scolastico per il tempo necessario è, giustamente, considerata compatibile con l’obbligo dell’istruzione.
Molto complessa, poi, la questione della eventuale sospensione della potestà (rectius, responsabilità) genitoriale. La giurisprudenza costituzionale al riguardo ci ha ripetutamente insegnato che ogni automatismo legislativo, quale quello che al ricorrere di talune circostanze di particolare gravità porta alla perdita della potestà suddetta, potrebbe fare a pugni col preminente interesse del minore (v., tra le altre, sent. n. 31 del 2012; in un non dissimile ordine di idee, anche Corte cost. nn. 7 e 150 del 2013, e Corte EDU, M.D. e altri c. Malta, 12 luglio 2012; più di recente, Corte cost. sent. n. 76 del 2017, con richiamo alla sent. n. 239 del 2014; un caso peculiare di perdita della potestà genitoriale a salvaguardia dei minori è quello avutosi per effetto di alcuni provvedimenti del Tribunale di Reggio Calabria adottati a carico di alcuni soggetti malavitosi, al fine di evitare che i loro figli ricevessero un’educazione orientata alla commissione di reati: a commento, ora, G. Vannoni, L’interesse del minore ad un’educazione conforme ai valori fondativi della Costituzione, in Consulta OnLine, 2/2017, 8 maggio 2017, 298 ss.). Il timore è, dunque, che, sottraendosi seppur non definitivamente il bambino all’ambiente familiare nel quale è amorevolmente accudito esclusivamente a motivo della sua mancata sottoposizione alle vaccinazioni, possa aversi un danno devastante per la sua equilibrata crescita. Che, in fin dei conti, la questione debba essere demandata al giudice mi parrebbe dunque inevitabile, come pure valuterei estremamente remota l’applicazione della misura suddetta, salvo che ad essa non si aggiungano ulteriori motivi che inducano ad adottarla.
- Il decreto aumenta il numero dei vaccini obbligatori, che passano da 4 a 12 per l’aggiunta di una parte di quelli che prima erano considerati facoltativi. Secondo il CODACONS, la trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i bambini a una dose massiccia di vaccini, senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale, con conseguente incremento delle reazioni avverse. Tale circostanza potrebbe pesare in un eventuale controllo di ragionevolezza della normativa, qualora il decreto-legge dovesse essere sottoposto, nelle forme previste, al sindacato della Corte costituzionale?
Che la diagnostica prevaccinale debba esser fatta come si deve credo che non sia da mettere in dubbio. È solo all’esito di studi documentati, sui quali si riscuotano i più larghi consensi nel mondo della scienza, che può prescriversi l’obbligo della vaccinazione, per ciascuna delle malattie cui si riferisce e per tutte assieme.
La questione è particolarmente complessa, evocando in campo i sofferti rapporti tra scienza, etica e diritto.
Senza che se ne possa ora fare oggetto di riconsiderazione, neppure con la massima rapidità imposta a questo forum, desidero nondimeno richiamare l’attenzione solo su un punto, rifacendomi a quanto, non molto tempo addietro, ha avuto modo di dire il giudice delle leggi nella discussa (e francamente discutibile) sent. n. 84 del 2016, a riguardo della destinazione degli embrioni crioconservati alla ricerca scientifica.
Sappiamo tutti il singolare (e, a mia opinione, non lineare) ragionamento fatto dalla Corte nella circostanza: per andare subito all’osso, quando la scienza è divisa, la Costituzione è obbligata a restare “muta”, tant’è che nella circostanza il giudizio si è concluso nel senso della inammissibilità della questione. Solo che, pur restando la Costituzione “silente”, ciò non toglie che possa (e debba) parlare il legislatore, assumendosi la responsabilità di prese di posizione in campo scientifico che potrebbero rivelarsi gravemente divisive, oltre che in seno alla scienza stessa, nel corpo sociale.
Insomma, in siffatte congiunture, la legge non trova sopra di sé – a quanto pare – alcun parametro costituzionale, che rimane “vuoto” non potendosi in esso immettere i frutti della scienza, ancora immaturi: una normazione, dunque, Constitutioni soluta, l’unico sindacato possibile restando quello usuale secondo ragionevolezza, il quale nondimeno non può avvalersi delle risultanze della scienza, in tesi mancanti o, come che sia, incerte.
Non sono in grado di dire, per ignoranza, se quest’ultima eventualità possa aversi in relazione ad alcuni tipi di vaccinazione: non la escludo ma confesso di non disporre degli argomenti necessari a suo sostegno. Mi pare, però, che la questione ora discussa riproponga imperiosamente l’altra, annosa questione della motivazione delle leggi (e atti equiparati). Investita infatti della questione stessa, la Consulta si troverebbe verosimilmente costretta a far congruo utilizzo dei poteri istruttori, non potendo altrimenti pronunziarsi causa cognita sulla domanda di giustizia rivoltale; e credo che, ancora prima della Consulta, debba lo stesso giudice (potenzialmente) a quo chiedere lumi agli esperti. È questa la finale conferma che le questioni di costituzionalità scientificamente sensibili si sottopongono naturalmente ad apprezzamenti demandati, più (e prima ancora) che al legislatore, agli scienziati. Ed allora ci si può nuovamente chiedere se non sia finalmente giunto il momento di obbligare il legislatore a rendere conto del proprio operato nello stesso atto che racchiude opzioni di generale e rilevante interesse per la collettività.
Prof. Antonio Ruggeri
1 commento
CHE SI FA DOPO LA FISSAZIONE APPUNTAMENTO ASL ?
CONSIGLI GIURIDICI PER CHI NON VUOLE VACCINARE E MANTENERSI NELL’AMBITO LEGALE
https://www.change.org/p/alla-corte-costituzionale-italiana-firma-contro-obbligatorieta-dei-vaccini-prevista-dal-disegno-di-legge-2679-del-pd/u/21369706
Luca Ventaloro
13 settembre alle ore 23:51 •
Fonte: FB: https://www.facebook.com/luca.ventaloro/posts/10214351437759925
Indicazioni giuridiche
Una volta ottenuto l’appuntamento richiesto, o ricevuta direttamente la fissazione dall’asl, chi non vuole procedere a vaccinazione, ma comunque agire secondo legge e regolarità giuridica, dovrebbe attivare uno scambio epistolare con l’Ausl e pretendere di vedere applicata la normativa in senso compiuto e corretto
Come ?
1 – In ossequio all’art. 32 Cost. e secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4 della L. n.119/2017, nonché dal punto 4) della Circolare Attuativa Ministero della Salute del 16.8.2017, è necessario ed è obbligo dell’asl, e ciò prima di fissare ‘appuntamento vaccinale : convocare con racc.ta a.r. i genitori ad un colloquio, informarli accuratamente, fornire loro documentazione, ecc.