Il Blog dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Matrimoni interreligiosi al centro di un convegno in Corte d’Appello.

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“Matrimoni interreligiosi – evoluzioni e problematiche”, questo il tema del convegno che si è tenuto nell’aula magna della Corte d’Appello di Messina, organizzato con il patrocinio dell’Istituto Teologico S. Tommaso, Siamo Tutti Parte e UGCI.
Sono intervenuti: Mariangela Galluccio, docente di diritto canonico all’Istituto S. Tommaso di Messina e all’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, avvocato civilista e rotale; Mario Ferrante, associato di diritto ecclesiastico all’Università di Palermo e avvocato rotale; Paola Dora Magaudda, avvocato cassazionista e rotale e presidente dell’Unione Giuristi Cattolici “Madonna della Lettera”; Francesco Faeta, ordinario di Antropologia Culturale all’Università degli Studi di Messina.
Hanno moderato Antonella Fasolo, civilista e canonista e la dott.ssa Mariacristina Provenzano esperta in diritto dell’Immigrazione.
Il direttore dell’Istituto S. Tommaso di Messina, Don Cassaro, ha evidenziato l’importanza di porsi sempre a servizio dell’uomo auspicando che i problemi e le difficoltà all’interno del matrimono, possano sempre essere considerati come occasioni di crescita per costruire e rafforzare la comunione tra i coniugi; Giovanni Villari, delegato alla formazione dell’Ordine degli avvocati, ha aperto i lavori, sottolineando quanto l’interculturalità sia importante nella nostra società, ormai multietnica e come i matrimoni interreligiosi ne costituiscano segno visibile. Villari ha ricordato come già nella enciclica “Nostra Aetate” di Paolo VI, del 1969, si faceva riferimento alla crescente interdipendenza tra i popoli con l’obiettivo di aiutare il credente cattolico ad instaurare rapporti sani ed autentici con fratelli appartenenti ad altre religioni, in vista del bene della fraternità universale.
Entrando nella sostanza del convegno, interessante è stato ascoltare quanto la professoressa Galluccio ha riferito sull’atteggiamento della Chiesa Cattolica riguardo tale tipologia di matrimoni che, di regola, non sono automaticamente ammessi a meno che non intervenga dispensa del vescovo concessa allorchè si accerti che il matrimonio che si chiede celebrare non rappresenti un rischio di pericolo per la fede del battezzato cattolico. Nel diritto canonico tutto si gioca attraverso un bilanciamento dei due beni fondamentali quello della libertà matrimoniale e quello della salvezza del credente. Solo ove quest’ultima non rischi di essere pregiudicata può essere concessa dispensa per la celebrazione del matrimonio interreligioso. Nell’ambito di tale generale orientamento è stata affrontata la casistica pratica (matrimoni tra battezzati di fede diversa e tra un battezzato e non battezzato) sia in termini di efficacia che in termini di scioglimento del matrimonio interreligioso.
Altrettanto importante è stato l’intervento del prof. Ferrante che occupandosi di matrimonio contratto con l’unico scopo di acquisire la cittadinanza (matrimonio per interesse), passando ad esaminare la struttura, la natura e le proprietà del matrimonio canonico, soffermandosi sui motivi di nullità ed in particolare sulla simulazione del consenso ha spiegato come la simulazione totale (cui va ricondotto il matrimonio celebrato per l’acquisto della cittadinanza) determina, senz’altro, la nullità del matrimonio.
L’avv. Magaudda,  ha offerto un taglio pratico esponendo il quadro normativo europeo ed internazionale partendo dalla legge di diritto internazionale privato la  218/1995, ormai superata, attesa la trasformazione della società nel tempo, e trattando dei vari regolamenti successivi come il n. 2201/2003 di Bruxelles riguardante la giurisdizione in materia di annullamento del matrimoni, separazione e divorzio;  il n. 1259/2010, Roma III, sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio; affrontando le problematiche riguardanti gli accordi prematrimoniali (non ancora ammessi nel nostro ordinamento), la legge Cirinnà che non riconosce le unioni e i matrimoni omosessuali, il diritto al mantenimento, il matrimonio poligamico e quello contratto dalle cosiddette “donne bambine”, il diritto successorio ed i casi in cui lo Stato Italiano non permette la trascrizione di alcuni matrimoni, come quello induista per i quali, ha sollevato l’interessante riflessione sull’applicazione delle norme del matrimonio putativo. Concludendo, infine, con l’importante osservazione che la conoscenza costituisce la base preliminare e fondamentale per l’accettazione dell’altro con la sua fede, la sua cultura.
Infine, particolarmente stimolante è stato l’intervento del prof. Faeta che ha offerto nuovi scenari di comprensione dell’istituto del matrimonio, pensato e studiato dal punto di vista antropologico, quindi come un concetto da destrutturare – essendo la famiglia, come qualsiasi fatto sociale, soggetta a mutamenti – per essere a sua volta ristrutturato secondo il sentire della società odierna.
Il docente ha continuato evidenziando come, in un mondo di interconnessione globale, la religione e la cultura servano a tenere uniti laddove si è lontani dall’ambito territoriale di origine. La religione della tolleranza deve prendere il posto, così, della intolleranza religiosa. La religione è invocata, quindi, come agire supremo della integrazione. Il matrimonio è quindi, e non può essere altrimenti, la conseguenza dell’essere mutevole e mutante dell’istituto familiare, e ciò in quanto, utilizzando le parole di Blaise Pasqal, la nostra natura altro non è se non un continuo mutamento.

giuseppina cammaroto
Giuseppina Cammaroto

 

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