Vaccini obbligatori: è incostituzionale il decreto Lorenzin? Abbiamo sottoposto tre quesiti ad alcuni docenti universitari per vederci più chiaro.
Prof. Federico Gustavo Pizzetti
Prof.ssa Lucia Risicato
Prof. Antonio Ruggeri
Prof. Antonino Spadaro
Prof. Salvatore Curreri
Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il testo di un decreto-legge che introduce alcune importanti novità nella normativa sulle vaccinazioni obbligatorie. Il provvedimento, che al momento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha già suscitato molte polemiche. Per la rubrica Habeas Corpus, abbiamo sottoposto a diversi studiosi e specialisti della materia alcune domande sulle misure approvate, stando alle indicazioni date dal Governo nella conferenza stampa e nel comunicato stampa del 19 maggio, nonché sui possibili profili d’incostituzionalità del provvedimento.
Pubblichiamo qui di seguito le risposte della prof.ssa Lucia Risicato, Ordinario di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Messina.
- Il testo del decreto-legge sulle vaccinazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 maggio, che dovrebbe essere pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di misure volte ad ampliare e a rendere effettivo l’obbligo in capo ai genitori di sottoporre a vaccinazione i propri figli. Il Presidente del Consiglio ha affermato che, pur non sussistendo, al momento, un’emergenza nazionale, l’obiettivo delle misure è proprio quello di evitare che le difficoltà che oggi si riscontrano in tale ambito si trasformino in vere emergenze sanitarie, poiché, “nel corso degli anni, la mancanza di misure appropriate e il diffondersi soprattutto negli ultimi mesi anche di comportamenti e teorie antiscientifiche hanno provocato un abbassamento dei livelli di protezione”. È costituzionalmente corretto l’uso dello strumento di normazione scelto, considerando che l’art. 77 Cost. prevede che il decreto-legge possa essere adottato “in casi straordinari di necessità e di urgenza”?
A voler essere maliziosi, pare che in questo caso il Governo abbia adottato lo strumento della decretazione d’urgenza per… prevenire l’urgenza. Fermo restando che le preoccupazioni sulle derive antiscientifiche dell’attuale momento storico paiono più che fondate, sarebbe più corretto avvalersi di una legge sull’obbligo delle vaccinazioni, espressione di una volontà parlamentare almeno condivisa e ragionevolmente discussa nella sua sede istituzionale.
- Il decreto prevede che i bambini fino a sei anni di età non possano essere iscritti all’asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate tutte le vaccinazioni previste. Per la scuola dell’obbligo è stabilita una sanzione da 500 a 7.500 euro per padre e madre di chi non è in regola; inoltre, si prevede la segnalazione al tribunale per un’eventuale sospensione della potestà genitoriale. La mancata segnalazione può integrare gli estremi del rifiuto di atti d’ufficio a carico del dirigente scolastico. Tali misure possono ritenersi compatibili con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall’art. 34, comma 2, Cost., a norma del quale “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”?
Impedire a un bambino l’accesso al nido o alla scuola materna per colpa di genitori scellerati è condotta che contrasta, a mio avviso, sia col diritto all’istruzione, sia con quello alla salute del minore, che – in assenza di poteri d’intervento delle agenzie di controllo sociale come le scuole anche materne – resta a rischio di malattie gravissime fino all’età scolare. Le sanzioni ai genitori e la segnalazione al tribunale per un’eventuale sospensione (non revoca) della potestà genitoriale implicano un bilanciamento d’interessi tra libertà personale e tutela della salute pubblica, con prevalenza della seconda sulla prima. Fatti di cronaca degli ultimi mesi denunciano il ritorno sconvolgente di malattie un tempo sconfitte (come la poliomielite) o fortemente circoscritte (come la meningite): un’eventualità non trascurabile, se consideriamo che gli educatori dei minori non vaccinati potrebbero essere esposti al contagio di malattie assai pericolose se contratte in età adulta (morbillo, parotite, pertosse e via infettando. La stessa varicella, ritenuta “innocua”, lascia l’inquietante latenza perpetua dell’herpes zoster nei suoi ospiti).
- Il decreto aumenta il numero dei vaccini obbligatori, che passano da 4 a 12 per l’aggiunta di una parte di quelli che prima erano considerati facoltativi. Secondo il CODACONS, la trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i bambini a una dose massiccia di vaccini, senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale, con conseguente incremento delle reazioni avverse. Tale circostanza potrebbe pesare in un eventuale controllo di ragionevolezza della normativa, qualora il decreto-legge dovesse essere sottoposto, nelle forme previste, al sindacato della Corte costituzionale?
L’obiezione della diagnostica pre-vaccinale è, a mio avviso, debole: come sarebbe folle eliminare gli antibiotici per documentate reazioni avverse, è altrettanto impensabile bilanciare il rischio di reazioni avverse rispetto al numero incalcolabile di bambini sani. Altrettanto debole l’argomento relativo al presunto indebolimento del sistema immunitario a fronte dei dati ISTAT sulla mortalità infantile nel periodo 1887-2011. Nel 1887 si contavano 399.505 decessi di bambini sotto i cinque anni, a fronte dei 2084 casi del 2011. Oggi il tasso di mortalità dei bambini sotto i cinque anni in Italia è inferiore a quello europeo e a quello degli Stati Uniti.
Beninteso, altra questione, in controtendenza rispetto a tutti i Paesi UE, è rendere obbligatori tutti i vaccini facoltativi senza operare alcuna distinzione in merito alla gravità e agli esiti della patologia da prevenire: da penalista mi viene in mente il principio di precauzione, applicato con scrupolosa acribia dal Consiglio dei ministri. Tralasciando problemi pratici come quello riguardante il presumibile esaurimento delle scorte di vaccini nei prossimi mesi e le cointeressenze non filantropiche delle case farmaceutiche, l’estensione indiscriminata – e per decreto legge – delle pesanti conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale all’omissione di vaccini finora facoltativi potrebbe essere ritenuta irragionevole dalla Consulta.
Prof.ssa Lucia Risicato